Il 17 ottobre è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149. Questa riforma modifica l’art. 567, c.p.c. 2°c., il cui nuovo testo non prevede più che la documentazione ipocatastale debba essere depositata nel termine di 60 giorni dall’istanza di vendita, ma dispone che si debba provvedere entro il termine (45 giorni) di efficacia del pignoramento, e dunque entro lo stesso termine in cui, a norma dell’articolo 497, deve essere formulata all’istanza di vendita.
Questo significherà, che con un solo deposito telematico il creditore dovrà richiedere la vendita, ed allegare ad essa la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva.
Quindi se il creditore chiede una proroga, dovrà farlo prima della scadenza del termine per il deposito dell’istanza di vendita, poiché la scadenza di questo termine coincide con la scadenza del termine per il deposito della documentazione ipocatastale.
Questa ennesima modifica ridurrà davvero i tempi del processo o costituirà un intralcio alla definizione del procedimento esecutivo?
Fonte: InExecutivis