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ACCETTAZIONE TACITA EREDITA’

L’attività è utile quando nell’espletamento tecnico di un carico per relazione notarile la storia ventennale dell’immobile presenta provenienze nascenti da atti per causa di morte, di cui si rivela la trascrizione della denunzia di successione ma non si riscontra la relativa trascrizione dell’accettazione da parte dell’erede.

La normativa vigente riferisce che, nel caso in cui risulti esclusivamente la trascrizione della denunzia di successione, può solo desumersi l’assunzione della qualità di chiamato all’eredità.

Tale circostanza determina la sospensione della procedura da parte del G.E. e la richiesta di integrazione della relazione al fine di documentare la trascrizione dell’accettazione espressa dell’eredità (eventualmente previo esperimento dell’azione ex art. 481 c.c.) o di atto che importi accettazione tacita (ai senti dell’art.2648 c.3. c.c.), ciò al fine di sanare la ritenuta interruzione della continuità delle trascrizioni.